Decreto Legislativo 24 marzo 2024, n. 48 “Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.  
    .
    Avatar

    ***

    Group
    Administrator
    Posts
    20

    Status
    Offline
    È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.87 del 13 aprile 2024 il Decreto Legislativo 24 marzo 2024, n. 48 recante “Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche. (24G00066)”.

    Entrata in vigore del provvedimento: 28 aprile 2024.

    IN ALLEGATO, EVIDENZIATA IN GIALLO, LA PARTE CHE INTERESSA I RADIOAMATORI



    Vediamo i punti salienti, specificando che molte delle norme sotto evidenziate sono in attesa del decreto attuativo:

    «Art. 135 (Tipi di autorizzazione). — 1. L’autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazioni di radioamatore è di due tipi:
    a) classe A ai sensi della raccomandazione CEPT T/R 61-01 e del decreto del Ministro delle comunicazioni 21 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 24 agosto 2005;
    b) classe N corrispondente alla classe di radioamatore novizio prevista dalla raccomandazione CEPT ECC/ REC (05)06.
    2. Il titolare di autorizzazione generale è abilitato all’impiego di tutte le bande di frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze al servizio di radioamatore ed al servizio di radioamatore via satellite, con l’osservanza e nei limiti stabiliti dalle norme tecniche di cui all’allegato n. 26.
    3. Ai radioamatori che abbiano conseguito l’autorizzazione generale di classe A è rilasciata la relativa attestazione equivalente CEPT T/R 61-01.
    4. L’autorizzazione temporanea alla sperimentazione di cui all’articolo 123, rilasciata ad istanza di titolari di autorizzazione generale per il perseguimento delle finalità indicate nell’articolo 134, comma 1, non è soggetta al pagamento dei contributi per la sperimentazione di cui all’allegato n. 25.
    5. Il Ministero adotta processi di informatizzazione interni per fornire ai radioamatori servizi interamente digitali nella gestione dei relativi procedimenti amministrativi.».
    6. L’articolo 136 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 è sostituito dal seguente:
    «Art. 136 (Patente) — 1. Per conseguire l’autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazione di radioamatore è necessario che il richiedente sia in possesso della relativa patente di operatore di classe A di cui all’allegato n. 26 o di classe N. Con decreto del Ministro sono disciplinati i criteri e le modalità per il conseguimento della patente di classe N conformemente alla raccomandazione CEPT ECC/REC (05)06.
    2. Per il conseguimento delle patenti di cui al comma 1 devono essere superate le relative prove di esame.
    3. Il Ministero può affidare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l’organizzazione e lo svolgimento delle prove di esame di cui al comma 2 alle associazioni dei radioamatori legalmente riconosciute che ne fanno richiesta, previa verifica del possesso dei requisiti minimi in base ai criteri stabiliti con decreto del Ministro.».
    7. All’articolo 137, comma 1, lettera b) , del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 le parole: «sedici anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattordici anni».
    8. All’articolo 138, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) indicazione delle sedi degli impianti;»;
    b) la lettera d) è sostituita dalla seguente: « d) l’impegno ad osservare le norme tecniche di cui all’allegato n. 26 per gli apparati da utilizzare;
    c) la lettera e) è sostituita dalla seguente: « e) la richiesta del nominativo di stazione di cui all’articolo 139;».
    9. All’articolo 139 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
    «2. Il nominativo è assegnato dal Ministero, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della dichiarazione di cui all’articolo 138, comma 1, al soggetto
    autorizzato.»
    ;
    b) dopo il comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti: «2 -bis . Il titolare di autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazione di radioamatore può richiedere, tramite specifica procedura informatica, in aggiunta al nominativo di stazione l’assegnazione di un nominativo a scelta tra quelli resi disponibili dal Ministero e determinati utilizzando non più di cinque caratteri complessivi.
    2 -ter . Con decreto del Ministro sono disciplinate le modalità di assegnazione e gestione dei nominativi di cui al comma 2 -bis ed è fissata la maggiorazione al contributo dovuto dal richiedente di cui all’allegato n. 25.».
    10. L’articolo 143 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 è sostituito dal seguente:
    «Art. 143 (Stazioni ripetitrici). — 1. Le associazioni dei radioamatori legalmente costituite possono conseguire, nel rispetto delle disposizioni recate dagli articoli 107, commi 5, 9 e 10, e 140, l’autorizzazione generale per l’installazione e l’esercizio:
    a) di stazioni ripetitrici analogiche o numeriche a divisione di frequenza o di tempo;
    b) di impianti destinati ad accesso multiplo.
    2. Per le singole persone fisiche, l’autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazione di radioamatore costituisce requisito per il conseguimento, nel rispetto delle disposizioni richiamate al comma 1, dell’autorizzazione generale per stazioni ripetitrici automatiche non presidiate.
    3. L’installazione e l’esercizio di stazioni ripetitrici automatiche presso la residenza o il domicilio del titolare dell’autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazione di radioamatore sono soggetti a comunicazione; il titolare della stazione di radioamatore è tenuto al controllo delle apparecchiature della stazione ripetitrice al fine di assicurarne il corretto funzionamento in osservanza delle norme tecniche contenute nell’allegato n. 26 per tali tipologie di impianti.
    4. L’installazione e l’esercizio di stazioni di radiofari ad uso amatoriale sono soggetti a comunicazione; la stazione deve essere identificata dal nominativo di cui all’articolo 139 relativo al radioamatore installatore seguito dalla lettera B preceduta da una sbarra.».
    11. All’articolo 144 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
    « d) associazioni dei radioamatori legalmente costituite e loro articolazioni se statutariamente previste, anche per stazioni operanti presso i siti marconiani;»;
    b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
    «2. L’esercizio della stazione deve, nei detti casi, essere affidata ad operatori in occasione di manifestazioni a carattere radiantistico di rilievo nazionale e internazionale e l’uso della stazione è consentito anche ai partecipanti non muniti di patente e previo consenso, per i minorenni, da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela, esclusivamente per le finalità di promozione del radiantismo e sotto la diretta responsabilità e vigilanza del titolare dell’autorizzazione generale.».

    Edited by IW3HQD - 15/4/2024, 19:03
    File Allegato
    Dlgs_48_24_Marzo_2024.pdf
    (Number of downloads: 10)

     
    Top
    .
0 replies since 15/4/2024, 11:16   195 views
  Share  
.